Industria 5.0
l'innovazione indispensabile

E' importante non fermarsi al solo incentivo fiscale proposto dal Piano Transizione 5.0.
L'innovazione è necessaria prima di tutto per essere competitivi!
Il Futuro della Produzione Sostenibile e Digitalizzata
Nella tua azienda hai un impianto che vuoi sostituire con uno più efficiente?
Esempio pratico: Sostituzione di un Macchinario
Monitoraggio Energetico con Archiviazione dei Dati in Cloud

Grazie alle nostre soluzioni IIoT, i dati energetici dei tuoi macchinari vengono raccolti in tempo reale e salvati in modo sicuro nel cloud. Questo garantisce la massima trasparenza e accessibilità ai dati durante tutto il ciclo di vita del progetto, permettendo di consultare i consumi energetici, effettuare analisi comparativa e generare report in qualsiasi momento.

  • Monitoraggio Ex Ante: I dati di consumo del macchinario esistente vengono raccolti e analizzati tramite sensori IIoT e dashboard intuitive.
  • Monitoraggio Ex Post: Dopo la sostituzione, il nuovo macchinario viene monitorato allo stesso modo, e i dati di consumo energetico sono confrontati con quelli del macchinario precedente per dimostrare la riduzione di almeno il 5%
(contattaci per una valutazione del tuo caso specifico)
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Pillole informative 5.0

Alcune cose da sapere per affrontare il "Piano Transizione 5.0" o in generale l' "Industria 5.0"
1Il bene nuovo deve essere predisposto e configurato secondo la "4.0"
Il vostro macchinario/impianto deve rispondere alle caratteristiche già richieste dal "Piano Transizione 4.0" e potrà accedere ai benefici del "Piano Transizione 5.0" se sarà oggetto di risparmio energetico.
2Le spese di formazione possono beneficiare della misura agevolativa?
Le spese per la formazione del personale sono ammissibili a condizione che:
➢ siano finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi;
➢ rientrino nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni strumentali;
➢ non superino, in ogni caso, il limite massimo di 300 mila euro. Le spese devono inoltre essere necessariamente erogate da soggetti esterni all’impresa, con riferimento a percorsi di durata non inferiore a 12 ore, anche nella modalità a distanza, che prevedano il sostenimento di un esame finale con attestazione del risultato conseguito.
3Attenzione non tutti i soggetti e non tutti i beni possono beneficiare della misura agevolativa
Non sono agevolabili ad esempio:
- attività direttamente connesse ai combustibili fossili; compreso l’uso a valle. - attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento.
- attività connesse a discariche di rifiuti, inceneritori e impianti di trattamento meccanico biologico.
- attività il cui processo produttivo genera un'elevata dose di rifiuti speciali pericolosi (reg. (UE) n. 1357/2014 della CE) e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all'ambiente.
- investimenti in beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.
(Verifica l'elenco completo e le eccezioni nei documenti ministeriali)
4Quali documenti devo conservare una volta ottenuto il beneficio del "credito d'imposta" tramite l'applicazione della "5.0"?
I soggetti che si avvalgono del credito d’imposta devono conservare, pena la revoca del beneficio:
• la documentazione necessaria a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili (fatture, documenti di trasporto, altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo);
• la certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti che dimostri l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti:
✓ la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
✓ le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermi restando, comunque, i limiti massimi di fruibilità del credito d’imposta.

"Voci di corridoio" ... le F.A.Q. del ministero (aggiornamento 21/02/2025)